COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI EURO 200, DI INIBIZIONE FINO AL 13.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE RAISI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI MICHAEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 20 DEL 7.11.2013 (Gara: FULGUR TUSCANIA – ISCHIA DI CASTRO del 2.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI EURO 200, DI INIBIZIONE FINO AL 13.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE RAISI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI MICHAEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 20 DEL 7.11.2013 (Gara: FULGUR TUSCANIA – ISCHIA DI CASTRO del 2.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione a carico del Dirigente RAISI ALESSANDRO al 30.11.2013. Di confermare le altre decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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