COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIAMPINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: ROMULEA – PALESTRINA ITOP del 14.11.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIAMPINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013
(Gara: ROMULEA – PALESTRINA ITOP del 14.11.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CIAMPINI FABIO a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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