COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo Reclamo A.S.D. A.N.P.I. CASASSA contro A.S.D. AMICI MARASSI Gara: A.N.P.I. Sport E. Casassa – Amici Marassi del 09.11.2013 sospesa al 35º del s.t.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo Reclamo A.S.D. A.N.P.I. CASASSA contro A.S.D. AMICI MARASSI Gara: A.N.P.I. Sport E. Casassa – Amici Marassi del 09.11.2013 sospesa al 35º del s.t. Il Giudice Sportivo Premesso che con riferimento alla gara a margine, la società A.N.P.I. Sport E. Casassa ha proposto rituale reclamo nei termini regolamentari eccependo l'irregolarità della stessa per la decretata sospensione arbitrale al minuto 35 del s.t.. Rilevato che, la società reclamante, nell'enunciazione dei fatti, afferma di aver immediatamente appreso dal direttore di gara che tale decisione fosse imputabile alla sopravvenuta mancanza del numero legale di giocatori, e che, solo al raggiungimento degli spogliatoi, il medesimo arbitro avrebbe comunicato al dirigente accompagnatore della reclamante di aver ricevuto "un colpo" da parte di un loro tesserato senza, tuttavia, essere in grado di identificare il responsabile di tale condotta. Ritenuto che, la società A.N.P.I. Sport E. Casassa nega fermamente che, nel corso della gara de quo si siano in alcun modo verificati fatti che potessero mettere a rischio l'incolumità di alcuno, tanto meno quella del direttore di gara. Considerato che, la società reclamante sulla scorta di quanto sostenuto, chiede la ripetizione della gara. Rilevato che la società Amici Marassi non ha fatto pervenire a questo ufficio le proprie controdeduzioni. Evidenziato che ai fini della presente decisione, prova assoluta per i fatti avvenuti sul terreno di gioco è costituita unicamente dal rapporto del direttore di gara, difatti la particolarità del procedimento in questione consta proprio nell'impossibilità, nanti al giudice sportivo, di essere ascoltati personalmente e di prendere visione e/o estrarre copia dei documenti ufficiali di gara, che potranno legittimamente essere richiesti nei successivi gradi di giudizio. Tenuto conto che il direttore di gara, nel proprio referto ha inequivocabilmente affermato che: al minuto 35 del s.t., alla notifica del provvedimento di ammonizione ad un tesserato della società A.N.P.I. Sport E. Casassa, veniva circondato da alcuni giocatori della società anzidetta, uno dei quali ha spostato il proprio compagno di squadra ammonito e colpito l'arbitro con un pugno al pettorale sinistro causandogli un forte dolore; l'autore di tale comportamento non è stato identificato in quanto, contestualmente, oltre ai giocatori della società reclamante entravano sul terreno di gioco anche alcuni dirigenti al fine di protestare, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 CGS "il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto"; in seguito ai fatti descritti, non riteneva di essere nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara, a causa della pericolosità della situazione che sembrava potesse degenerare ulteriormente, pertanto, dopo aver comunicato ai due capitani la propria decisione decretava la definitiva sospensione della gara oggetto di reclamo; al rientro negli spogliatoi, inoltre, il presidente della società A.N.P.I. Sport E. Casassa, Danilo Sciutto, avrebbe tentato più volte di mettergli le mani addosso e pronunciato, al suo indirizzo, espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. I sostenitori della società reclamante, durante tutta la gara rivolgevano al medesimo arbitro espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dalla società A.N.P.I. Sport E. Casassa. - di infliggere alla società A.N.P.I. Sport E. Casassa la sanzione: "della perdita della gara con il risultato di 0-3; "dell'ammenda di € 100,00 per il comportamento dei propri sostenitori; "l'inibizione sino al 9 aprile 2014 al Presidente Danilo Sciutto; "la sospensione al capitano Cristian Barone sino al 30 maggio 2014 ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S che potrà essere revocata nel momento in cui fosse individuato l'autore materiale dell'atto di violenza al direttore di gara. Si incamera la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it