COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CANOTTIERI BALDESIO Camp. Juniores prov. Gir. B Gara del 09.11.2013 tra Canottieri Baldesio / Pol. Malagnino C.U. n. 18 della delegazione di Cremona datato 14.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CANOTTIERI BALDESIO Camp. Juniores prov. Gir. B Gara del 09.11.2013 tra Canottieri Baldesio / Pol. Malagnino C.U. n. 18 della delegazione di Cremona datato 14.11.2013. La società CANOTTIERI BALDESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica a carico del calciatore PICETTI Massimiliano per tre gare, per aver proferito frase blasfema, lamentando che non si trattava di bestemmia. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la società reclamante rileva : dal referto arbitrale emerge che il calciatore PICETTI ha proferito una frase blasfema. Considerato che il rapporto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova la decisione del GS appare secondo gli abituali criteri di valutazione di questa Commissione equa e pertanto il reclamo va respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it