COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 28.11.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/11/2013 OLIMPIC ISERNIA – SAN LEUCIO ACQUAVIVA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 28.11.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/11/2013 OLIMPIC ISERNIA - SAN LEUCIO ACQUAVIVA Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 14/11/2013; rilevato preliminarmente che: la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa federale; la società San Leucio Acquaviva non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il reclamo, rileva che la società Olimpic Isernia chiede la ripetizione della gara in epigrafe per un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro che avrebbe fatto durare il primo tempo “solo” venticinque minuti, anziché i trentacinque previsti per le gare del Campionato Regionale Giovanissimi. Osserva questo GST. Ai sensi dell’art. 35 CGS i documenti ufficiali redatti dall’arbitro fanno piena prova in questo grado di giudizio. Nel proprio referto l’arbitro riporta che al 3’ del primo tempo a causa di un infortunio occorso ad un calciatore era costretto a sospendere temporaneamente l’incontro per circa dieci minuti per le cure del caso; in particolare riporta testualmente che i “dieci minuti persi per l’infortunio vengono fatti recuperare nel secondo tempo e non nel primo in accordo con i dirigenti di entrambe le società”, sbagliando a giudizio di questo GST. Infatti la Regola n. 7 La durata della gara prevede che ciascun periodo di gioco deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perso per gli infortuni dei calciatori ed il loro eventuale trasporto fuori dal terreno di gioco per le cure del caso. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Olimpic Isernia; 2. di dichiarare l’errore tecnico commesso dall’arbitro, per le motivazioni espresse in premessa e per gli effetti di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza. Nulla per la tassa non versata.
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