COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. SAN FELICE CALCIO E PASQUARELLI ELIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 40 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MUNXHUFUNI – SAN FELICE CALCIO DEL 9.11.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 6^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46
Del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. A.S.D. SAN FELICE CALCIO E PASQUARELLI ELIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 40 - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA MUNXHUFUNI – SAN FELICE CALCIO DEL 9.11.2013 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D - 6^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del reclamo, sentita la società a seguito di espressa richiesta di audizione, e visti gli atti
ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Preliminarmente va dichiara la inammissibilità del reclamo a firma del calciatore Pasquarelli Elio
perché non è stata versata da questi la tassa reclamo così come previsto dal C.G.S.
Può essere accolto il ricorso presentato contestualmente anche dalla società che richiede la
riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pasquarelli Elio.
Questa Commissione tenuto conto di quanto sostenuto dalla ricorrente e delle risultanze del referto
arbitrale ritiene che il comportamento tenuto dal suddetto calciatore vada qualificato ingiurioso e
gravemente irriguardoso e come tale deve essere sanzionato, anche tenendo conto, nella
quantificazione della sanzione, che il calciatore era stato espulso appena prima dei fatti.
Così inquadrata la condotta del Pasquarelli, allo stesso deve applicarsi la squalifica a giornate come
espressamente previsto dall’art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S., che va quantificata, anche in
considerazione della espulsione subita, in sei giornate di gara.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto infligge al calciatore Pasquarelli Elio la sanzione della
squalifica per sei giornate.
Nulla per la tassa reclamo per la società.
Dispone recuperarsi la tassa reclamo a carico del calciatore Pasquarelli Elio.
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