COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD ACQUI CALCIO 1911 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 14.11.2013 in riferimento alla gara CASTELLAZZO BORMIDA – AQUI CALCIO 1911 del 10.11.2013 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della Società ASD ACQUI CALCIO 1911 avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
14.11.2013 in riferimento alla gara CASTELLAZZO BORMIDA – AQUI CALCIO 1911 del
10.11.2013 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio
giocatore RUSSO Gianluigi (squalifica per 5 gare per aver sputato contro un avversario
attingendolo al collo ed averlo inoltre pesantemente offeso), chiedendone la riduzione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio
tesserato ancorché le argomentazioni a sostegno non siano né esaustive, né convincenti ovvero
tali da ritenere superabile quanto sostenuto nel proprio referto dall’assistente di gara che ha
segnalato il fatto, poi sanzionato, al direttore di gara.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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