COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della società A.S.D. ACCADEMIA C. GRUGLIASCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 7.11.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara LESNA GOLD – ACCADEMIA C. GRUGLIASCO disputata in data 2.11.2013, Campionato Juniores Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della società A.S.D. ACCADEMIA C. GRUGLIASCO avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 7.11.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in
relazione alla gara LESNA GOLD – ACCADEMIA C. GRUGLIASCO disputata in data 2.11.2013,
Campionato Juniores Girone A
Con due distinti ricorsi inviati in data 14.11.2013 la Società ACCADEMIA C. GRUGLIASCO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 30.4.2014 il Presidente sig. Saverio PANORAMA e con l’ammenda per € 100 € la Società medesima e ne
chiede la revoca o riduzione La società ricorrente ammette l’eccessiva foga nella protesta del proprio Presidente ma nega sia che egli si sia rifiutato di abbandonare il terreno di gioco al momento dell’espulsione, sia gli epiteti con connotati di discriminazione territoriale che vengono attribuiti sia a lui che ai tifosi della propria squadra affermando essere egli stesso di origine meridionale e producendo dichiarazioni
sottoscritte dall’allenatore e da un dirigente della società avversaria in cui si asserisce che
certamente sono state udite frasi gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro ma prive di alcun riferimento alla sua origine territoriale.
Nella seduta del 22.11.2013, interrogato da questa Commissione per averne fatto espressa
richiesta, il sig. PANORAMA ha ribadito di aver ecceduto nella protesta, ammettendo di aver
sbagliato scusandosi per l’accaduto. Ha tuttavia negato sia da parte propria che da parte dei tifosi
della propria squadra:, uno sparuto numero di persone tutte di origine meridionale, gli insulti
discriminatori loro attribuiti. Il ricorso merita accoglimento seppure parziale. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è preciso nel ricostruire la condotta del Presidente dell’ACCADEMIA C. GRUGLIASCO il quale, espulso per ripetute e plateali critiche nei confronti dell’operato dell’arbitro, opponeva resistenza raggiungendo l’arbitro faccia a faccia, ingiuriandolo, minacciandolo e ritardando la ripresa della gara. Quanto alla restante parte del referto, se è fuori di dubbio che l’arbitro non abbia inteso ravvisare un fatto punibile ai sensi nella normativa anti-discriminatoria, si rileva che gli insulti asseritamente riferibili all’origine del direttore di gara sono troppo genericamente enunciati e sarebbero privi di senso in quanto proferiti da persone della medesima provenienza, come evidenziato nel ricorso. Alla luce delle suesposte ragioni, appare equo contenere la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente dell’ACCADEMIA C. GRUGLIASCO rideterminandone la durata fino al 28.2.2014 e revocare la sanzione dell’ammenda a carico della Società Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE
l’inibizione inflitta al Presidente sig. PANORAMA Saverio determinandone la durata fino al 28.2.2014.
REVOCA
l’ammenda a carico della società A.S.D. ACCADEMIA C. GRUGLIASCO.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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