COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo proposto dalla S.S.D. VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara VICTORIA IVEST – ORIONE VALLETTE disputata il 21/10/13 nell’ambito del Torneo Palio di Torino – Giovanissimi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo proposto dalla S.S.D. VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara VICTORIA IVEST – ORIONE VALLETTE disputata il 21/10/13 nell’ambito del Torneo Palio di Torino - Giovanissimi Fascia B Con reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 14/11/13, la S.S.D. VICTORIA IVEST contesta la squalifica dell’allenatore MANCINI Gianluca fino al 31/12/2013 e del giocatore IACOB Eusebiu fino al 21/10/2014. Le suddette sanzioni sono state deliberate dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 19 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Torino, a seguito del rapporto del direttore della gara VICTORIA IVEST – ORIONE VALLETTE disputata il 21/10/13 nell’ambito del Torneo Palio di Torino – Giovanissimi - Fascia B. La Commissione Disciplinare Territoriale, •rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; •osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo, che non risulta versata dalla S.S.D. VICTORIA IVEST e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 31/12/2013 inflitta all’allenatore MANCINI Gianluca e la squalifica fino al 21/10/14 comminata al giocatore IACOB Eusebiu.
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