COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. VIRTUS MARUGGIO – S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO del 10/11/2013 (Reclamo della società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori AVVENTUROSO Alessandro e DE LUCA Stefano di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14/11/2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. VIRTUS MARUGGIO – S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO del 10/11/2013 (Reclamo della società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori AVVENTUROSO Alessandro e DE LUCA Stefano di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14/11/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che il comportamento del calciatore AVVENTUROSO Alessandro è risultato antisportivo, ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara; - Ritenuto, di contro, che il comportamento del calciatore DE LUCA Stefano è risultato gravemente antisportivo oltre che ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A - Accogliersi parzialmente il ricorso e pertanto ridursi a n. 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore AVVENTUROSO Alessandro e confermarsi nel resto la squalifica al calciatore DE LUCA Stefano; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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