COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. ROSSONERI PARADISE – U.S. LECCE SPA del 03.11.2013 (Reclamo dell’ASD Rossoneri Paradise in data 13/11/2013 avverso l’ammenda di € 400,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 37 del 07.11.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. ROSSONERI PARADISE – U.S. LECCE SPA del 03.11.2013 (Reclamo dell’ASD Rossoneri Paradise in data 13/11/2013 avverso l’ammenda di € 400,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 37 del 07.11.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice vada adeguata alla reale entità degli addebiti e debba tenere conto dell’andamento della gara e dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli in capo all’arbitro; P.Q.M. DELIBERA 1. accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla ASD Rossoneri Paradise; 2. per l'effetto, ridursi ad € 150,00 l'ammenda; 3. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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