COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 22/A Appello A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo (ME) avverso reiezione reclamo esito gara – Gara Campionato 1° Cat. Gir. “C” Tre Esse Calcio Brolo/ A.S.D. Cerda Giuseppe Macina del 20/10/2013 – C.U. n. 160 del 31/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 22/A Appello A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo (ME) avverso reiezione reclamo esito gara – Gara Campionato 1° Cat. Gir. “C” Tre Esse Calcio Brolo/ A.S.D. Cerda Giuseppe Macina del 20/10/2013 – C.U. n. 160 del 31/10/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riportata in epigrafe, ritenendola non conforme a giustizia per quanto risultante dalla distinta di gara, che a suo dire fa parte con il referto dell’arbitro degli “unici atti ufficiali su cui le società possono fare riferimento”. Dalla lettura della distinta, prosegue ancora l’appellante, si riconosce “l’irregolarità della partita, giocata con un solo giovane calciatore” dalla società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina. Controdeduce la A.S.D. Cerda Giuseppe Macina osservando che l’errata trascrizione dell’anno di nascita del calciatore Passamonte Antonio (nato nel 1995 anziché nel 1985 come erroneamente indicato in distinta), non fa venir meno la regolarità della gara, risultando comunque osservata la regola di impiego dei calciatori in relazione all’età, tenendo conto inoltre del fatto che in distinta è pure indicato il n° di matricola F.I.G.C. del predetto calciatore, quindi senza ombra di dubbio identificabile nel Passamonte stesso. All’udienza dibattimentale sono comparsi i legali rappresentati delle rispettive società i quali, sentiti separatamente, hanno insistito nei motivi indicati nei contrapposti scritti difensivi. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la fattispecie in esame non determina alcun effetto in ordine alla regolarità della gara. L’erronea trascrizione in distinta della data di nascita del calciatore Passamonte Antonio, in realtà nato nel 1995 e non già nel 1985, neppure rilevata dal direttore di gara, non ha tuttavia determinato alcuna violazione della regola “sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, tenendo conto peraltro che l’indicazione supplementare in distinta del numero di matricola F.I.G.C. elimina ogni dubbio, ove ce ne fossero, circa l’identità del soggetto partecipante alla gara. Ne consegue, come da giurisprudenza costante adottata anche di recente da questa decidente, che nel caso in specie è rilevabile un inadempimento formale, punibile ai sensi dell’art.17 comma 6 C.G.S. con l’ammenda a carico della società, già comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e con l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, nel caso sig. Li Pomi Sergio, che si determina come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e determina a tutto il 15 dicembre 2013 l’inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) C.G.S. a carico del dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Li Pomi Sergio. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) a carico della soc. A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo.
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