COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 29/A A.S.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Belluardo Pietro e Rotondo Giulio – Gara Campionato Calcio a 5 Cat. C1 Azzurri Futsal/ Arcobaleno Ispica del 09/11/2013 – C.U. 180/30 C5 del 13/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 29/A A.S.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Belluardo Pietro e Rotondo Giulio - Gara Campionato Calcio a 5 Cat. C1 Azzurri Futsal/ Arcobaleno Ispica del 09/11/2013 - C.U. 180/30 C5 del 13/11/2013. Con tempestivo reclamo la Società A.S.S.D. Arcobaleno Ispica, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la riforma delle sanzioni come sopra riportate in quanto sproporzionate in relazione all'effettivo accadimento dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura di detto rapporto si evince, in maniera univoca e senza dubbio alcuno, che al termine della gara il sig. Belluardo Pietro ha assunto un reiterato comportamento non solo ingiurioso ma anche minaccioso nei confronti dei direttori di gara, ragion per cui la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare appena congrua e, conseguentemente, non suscettibile di alcuna riduzione. Per ciò che attiene al comportamento posto in essere dal calciatore Rotondo Giulio, questo è senz'altro da qualificare come ingiurioso, ed è avvenuto in unico ed isolato contesto per cui appare equo ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale previsto dall'art.19 comma 4 lett. a). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Rotondo Giulio in due gare di squalifica, conferma nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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