COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 31/A Appello A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) avverso ammenda di € 250,00; inibizione al dirigente Maucieri Cirino fino al 15/02/2014; squalifica all’allenatore Tudisco Giuseppe fino al 31/12/2013; squalifica al calciatore Talio Dario per due gare – Gara Campionato 1^ categoria girone F Sporting Catenanuova/Città di Castellana del 17/11/2013 – C.U. n. 195/ del 20/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 31/A
Appello A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) avverso ammenda di € 250,00; inibizione al dirigente Maucieri Cirino fino al 15/02/2014; squalifica all’allenatore Tudisco Giuseppe fino al 31/12/2013; squalifica al calciatore Talio Dario per due gare – Gara Campionato 1^ categoria girone F Sporting Catenanuova/Città di Castellana del 17/11/2013 – C.U. n. 195/ del 20/11/2013.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Sporting Catenanuova ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.
La Società in questione, qui molto in sintesi, fornisce dei fatti descritti dal direttore di gara una diversa versione, escludendo che taluno abbia mai mancato di rispetto al direttore di gara ed individuando nello stesso un “atteggiamento palesemente discriminatorio” dettato da chiara “volontà di volere abusare del proprio potere sanzionatorio”. Aggiunge infine, per quanto riguarda la sanzione inflitta al dirigente sig. Cirino Maucieri, che lo stesso “non è stato indebitamente iscritto in distinta”, in quanto non inibito.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell’art. 45 n° 3 lettera a) non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, quale appunto quella assunta a carico del calciatore sig. Dario Talio. Rileva altresì che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 n. 1 commi 1.1 e n. 2 commi 2.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. L’audizione dibattimentale, va ancora aggiunto, è consentita soltanto alle parti che ne hanno diritto (artt. 34 n°6 e 36 n°6 C.G.S.) e non già ai soggetti in favore dei quali la Società (che è parte del procedimento) ha proposto l’appello. Neppure, per le ragioni di cui sopra, sono ammesse testimonianze.
In concreto nel rapporto di gara è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che a fine gara un soggetto non identificato (che la appellante indica essere il segretario della Società sig. Giuseppe Castelli) nell’aprire lo spogliatoio non mancava di offendere l’arbitro, mentre il dirigente sig. Maucieri, espressamente richiesto dall’arbitro circa l’identità del suddetto, dichiarava di sconoscerne le generalità. Tale affermazione si rivela non vera, alla stregua delle indicazioni fornite in appello dalla A.S.D. Sporting Catenanuova. Conseguentemente il Maucieri ha palesemente violato le norme che impongono ai tesserati il dovere di collaborare con il Direttore di Gara, così violando anche il più generale precetto di lealtà e correttezza.
All’uscita dalla struttura, si legge ancora in referto, tifosi, calciatori e dirigenti della Società appellante si producevano in ironici applausi ed insulti vari all’indirizzo dell’arbitro.
Quanto alla posizione dell’allenatore, la cui richiesta di audizione per le ragioni sopra espresse non può essere accolta, si rileva nel referto di gara che lo stesso contestava ripetutamente l’operato dell’arbitro e in una occasione continuava a protestare superando la delimitazione dell’area tecnica penetrando nel terreno di gioco. Allontanato dal terreno di gioco il Sig. Tudisco si posizionava in tribuna e per tutto l’arco della partita continuava, unitamente ad altro dirigente nel frattempo pure allontanato dal terreno di gioco, a profferire insulti nei confronti del direttore di gara.
In ragione di tutto quanto sopra l’appello può trovare parziale accoglimento, solo con riferimento alle sanzioni dell’ammenda e della inibizione al dirigente sig. Maucieri, legittimamente iscritto in distinta, in quanto da accertamenti effettuati risulta non inibito - vedi C.U. n° 452 CDT n° 32 del 24/04/2012.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello fissa a tutto il 20/12/2013 la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Maucieri Cirino e determina in € 200,00 la sanzione dell’ammenda a carico della A.S.D. Sporting Catenanuova.
Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
Senza addebito di tassa reclamo.
Dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale perché assuma provvedimenti in ordine alla posizione del sig. Giuseppe Castelli (segretario della A.S.D. Sporting Catenanuova).
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