COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 10/11/2013 CASTELTERMINI – SICULIANA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 10/11/2013 CASTELTERMINI - SICULIANA
0-0; Sospesa al 31' del p.t.; Reclamo Casteltermini.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Casteltermini
chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto,
sostenendo l'assoluta mancanza di motivazioni che avrebbero
indotto l'arbitro a deciderne l'anticipata conclusione; fa rilevare
tra l'altro la presenza della Forza Pubblica e la possibilità, a
supporto di quanto sostenuto, di inviare documentazione da
parte del Comando Carabinieri di Casteltermini;
Si rileva, in via preliminare, che è esclusa la possibilità da
parte della reclamante di produrre alcun documento redatto
da terzi visto che le decisioni di questo Organo di Giustizia
vengono assunte esclusivamente sulla base dei documenti
ufficiali previsti dall'art. 44, punto 1.1., del C.G.S.;
Esaminato il rapporto dell'arbitro, dallo stesso, tra l'altro, si rileva che:
Al 17' del p.t. una persona non identificata ma riconducibile
alla Società Casteltermini, dopo essersi indebitamente
introdotta sul terreno di gioco, assumeva contegno
irriguardoso nei confronti dell'arbitro;
Al 30' del p.t., dopo un grave atto di violenza compiuto ai danni di un
avversario dal calciatore Schifano Maurizio (Siculiana), peraltro espulso, un
gruppo di tifosi, di parte non individuata, lanciava alcuni oggetti in campo
colpendo anche un calciatore che si trovava a fianco dell'arbitro stesso; a
tal punto il direttore di gara riteneva di dovere definitivamente
sospendere la gara;
Va ricordato che rientra nei poteri dell'arbitro sospendere
anticipatamente la gara, o proseguirla pro-forma, in seguito al
verificarsi di fatti o situazioni che lo stesso ritenga pregiudizievoli per
l'incolumità propria e per quella dei tesserati o tali da non consentirgli di
dirigerla in piena indipendenza di giudizio;
Si ritiene tuttavia, nel caso di cui si tratta, di non potere
condividere la decisione assunta dal direttore di gara; infatti
va rilevato come questi non abbia evidenziato l'emergere di
situazioni di reale pericolo per l'incolumità propria e dei
calciatori partecipanti alla gara, stante anche la presenza delle
Forze dell'Ordine, ed inoltre non ha adottato alcun provvedimento in proprio
potere atto a riportare l'ordine in campo;
Non va infine sottaciuto come l'arbitro non ha evidenziato in
modo particolareggiato i fatti accaduti, descrivendoli invece
genericamente e senza alcun addebito specifico ad una o ad
entrambe le Società;
Per tutto quanto sopra;
Visto l'art. 17, comma 4, punto c), del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Casteltermini, non
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di annullare la gara Casteltermini - Siculiana, disponendone la ripetizione;
Di infliggere alla Società Casteltermini l'ammenda di Euro
100,00 per quanto addebitabile al proprio sostenitore;
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto
di propria competenza.