COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/11/2013 NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS – CASTRONOVO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/11/2013 NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS - CASTRONOVO
1-0; Sospesa al 46' del s.t.; Reclamo Castronovo.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Castronovo
chiede che venga deliberata la perdita della gara alla Società
Nuova Campobello Amedeos o, in subordine, la ripetizione
della stessa; la reclamante fa rilevare il comportamento dei
tesserati e sostenitori della consorella che, dopo l'assegnazione
di un calcio di rigore a proprio sfavore, hanno assunto nei
confronti dell'arbitro un contegno intimidatorio e minaccioso
tanto da indurlo prima a recedere dalla decisione assunta e
poi a fischiare la fine anticipata della gara; fa poi rilevare
l'assoluta mancanza di ogni servizio d'ordine;
Esaminato il rapporto dell'arbitro, dallo stesso, tra l'altro, si rileva che:
Al 43' del s.t., dopo avere accordato un calcio di rigore alla
Società Castronovo, l'arbitro veniva accerchiato dai
calciatori della Società Nuova Campobello Amedeos che
assumevano nei suoi confronti grave contegno minaccioso;
il direttore di gara, percependo una potenziale situazione di
pericolo per la propria incolumità, tornava indietro sulla
decisione assunta, assegnando un calcio di punizione dal
limite dell'area; il gioco non riprendeva stante le animate
discussioni tra i calciatori delle due squadre per cui l'arbitro
decretava la fine anticipata della gara;
Va ricordato che rientra nei poteri dell'arbitro sospendere
anticipatamente la gara, o proseguirla pro-forma, in seguito al
verificarsi di fatti o situazioni che lo stesso ritenga
pregiudizievoli per l'incolumità propria e per quella dei tesserati
o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio;
E' evidente come l'arbitro abbia giudicato la situazione, creatasi
a seguito delle gravi e reiterate minacce subite dai calciatori
della Società Nuova Campobello Amedeos, pregiudizievole
della propria incolumità e tale da non consentirgli di proseguire
la direzione della gara in piena indipendenza di giudizio; tutto
ciò con evidente determinante influenza sulla regolarità della gara;
Per tutto quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Castronovo,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Nuova Campobello Amedeos la
punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.