COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/11/2013 NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS – CASTRONOVO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/11/2013 NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS - CASTRONOVO 1-0; Sospesa al 46' del s.t.; Reclamo Castronovo. Con reclamo ritualmente proposto la Società Castronovo chiede che venga deliberata la perdita della gara alla Società Nuova Campobello Amedeos o, in subordine, la ripetizione della stessa; la reclamante fa rilevare il comportamento dei tesserati e sostenitori della consorella che, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore a proprio sfavore, hanno assunto nei confronti dell'arbitro un contegno intimidatorio e minaccioso tanto da indurlo prima a recedere dalla decisione assunta e poi a fischiare la fine anticipata della gara; fa poi rilevare l'assoluta mancanza di ogni servizio d'ordine; Esaminato il rapporto dell'arbitro, dallo stesso, tra l'altro, si rileva che: Al 43' del s.t., dopo avere accordato un calcio di rigore alla Società Castronovo, l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori della Società Nuova Campobello Amedeos che assumevano nei suoi confronti grave contegno minaccioso; il direttore di gara, percependo una potenziale situazione di pericolo per la propria incolumità, tornava indietro sulla decisione assunta, assegnando un calcio di punizione dal limite dell'area; il gioco non riprendeva stante le animate discussioni tra i calciatori delle due squadre per cui l'arbitro decretava la fine anticipata della gara; Va ricordato che rientra nei poteri dell'arbitro sospendere anticipatamente la gara, o proseguirla pro-forma, in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che lo stesso ritenga pregiudizievoli per l'incolumità propria e per quella dei tesserati o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio; E' evidente come l'arbitro abbia giudicato la situazione, creatasi a seguito delle gravi e reiterate minacce subite dai calciatori della Società Nuova Campobello Amedeos, pregiudizievole della propria incolumità e tale da non consentirgli di proseguire la direzione della gara in piena indipendenza di giudizio; tutto ciò con evidente determinante influenza sulla regolarità della gara; Per tutto quanto sopra; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Castronovo, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Nuova Campobello Amedeos la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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