COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 40 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della USD Castelnuovo Garfagnana relativo al provvedimento di inibizione fino al 7/2/2014 emesso dal GST nei confronti del sig. Pedreschi Franco. C.U. n.26 del 7/11/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 40 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della USD Castelnuovo Garfagnana relativo al provvedimento di inibizione fino al 7/2/2014 emesso dal GST nei confronti del sig. Pedreschi Franco. C.U. n.26 del 7/11/2013. Nel corso del secondo tempo della gara “Castelnuovo - Larcianese” valevole per il campionato di eccellenza, il tesserato in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver bestemmiato e rivolto alla terna arbitrale frasi offensive ed intimidatorie. Inoltre nel corso delle sue proteste batteva più volte i cartelli per le sostituzioni contro la panchina. Infine mentre si allontanava dal campo pronunciava frase irriguardosa verso il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato con una inibizione di tre mesi. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società del Castelnuovo, ritenendo la sanzione estremamente penalizzante rispetto ai fatti realmente accaduti. La reclamante conferma la bestemmia ma non anche le offese nei confronti dell’arbitro. Inoltre la società precisa che il cartellone delle sostituzioni era di tipo elettronico e pertanto se fosse stato picchiato più volte contro la panchina, sarebbe andato in mille pezzi. Cosa questa che non è avvenuta. Infine la società afferma che il proprio tesserato, alla notifica del provvedimento di espulsione, lasciava la panchina senza alcun commento. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma quanto già riportato dall’assistente nel referto gara. Descrive la bestemmia e le frasi incriminate. Per quanto concerne l’utilizzo improprio del cartello delle sostituzioni, riferisce che il medesimo non era di tipo elettronico ma realizzato con materiali plastici. Conferma di aver visto il gesto del picchiare i cartelloni e di averlo interpretato come “rafforzativo” delle frasi offensive pronunciate. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti contestati al sig. Pedreschi Franco. Gli stessi sono stati confermati sia dal D.G che dal suo assistente. Ritiene altresi’ congrua la sanzione espressa dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it