COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della ASD Lammari n1986 avverso dec, del GS Territoriale Toscana. Squalifica Bonacchi Gabriele fino al 4.1.2013. (CU 24 del 24/10/2013 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della ASD Lammari n1986 avverso dec, del GS Territoriale Toscana. Squalifica Bonacchi Gabriele fino al 4.1.2013. (CU 24 del 24/10/2013 ) Ritenendo eccessiva e sproporzionata la sanzione assunta dal Giudice di Primo Grado per fatti e situazioni verificatisi durante l’incontro Fortis Lucchese 1905 e ASD Lammari, valida per il campionato Juniores Regionale e disputata in data 19/10/2013, pubblicata sul C.U 24 del 24 ottobre 2013, la soc. Lammari chiede a questa CDT una revisione del provvedimento. Il reclamo, redatto in data 9 novembre 2013, come da intestazione, viene inviato via fax indicante, quali dati di trasmissione, le ore 20.59 del 16/08/2008, senza comunque che ad esso abbia fatto seguito altra comunicazione. Non esiste alcuna certezza quindi in ordine ai dati di invio se non l'avvenuta ricezione, alle ore 12,41 del giorno 13.11.2013, del gravame da parte della segreteria della CDT per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.L’art.38 comma 2 Codice Giustizia Sportiva, infatti, stabilisce in maniera perentoria come i reclami devono essere proposti entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare.Orbene, nel caso di specie, il provvedimento pubblicato sul C.U 24 del 24 ottobre 2013, doveva essere impugnato entro il 31 ottobre 2013. In merito poi alle modalità di trasmissione del reclamo via fax, si ricorda a tutte le società che tale modalità, ammessa dall’attuale normativa, deve recare i caratteri della certezza in ordine ai dati di trasmissione al fine di potere attestare la tempestività del reclamo inviato.A tal fine si invitano le Società, ed in modo particolare quella reclamante in questa sede, di accertarsi costantemente dell'esattezza dei dati di trasmissione inseriti sull'apparato fax. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Lammari ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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