COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 26 Stagione sportiva 2013-2014, Oggetto: reclamo in proprio del calciatore Giovanni Santostefano avverso la squalifica di 4 mesi e 25 giorni inflitta dal G.S. Livorno (C.U. n. 18 del 17.10.2013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
26 Stagione sportiva 2013-2014, Oggetto: reclamo in proprio del calciatore Giovanni Santostefano avverso la squalifica di 4 mesi e 25 giorni inflitta dal G.S. Livorno (C.U. n. 18 del 17.10.2013)
Con rituale reclamo il sig. Salvatore Santostefano, non proprio ma in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del calciatore Giovanni Santostefano, impugna la squalifica inflitta dal G.S. Livorno fino al 12.03.2014 (4 mesi e 25 giorni), con la seguente motivazione: “spingeva da tergo il D.g. facendolo avanzare di due passi. Alla notifica offendeva ripetutamente il D.g..”.
Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, contestandone la motivazione.
In particolare, nega e contesta di aver spintonato l’arbitro, precisando di aver semplicemente toccato alle spalle il D.g., onde richiamarne l’attenzione a seguito del fischio di un calcio di rigore.
Ad ogni modo, il calciatore chiede scusa per le offese profferite e per aver mancato di rispetto al Direttore di gara, dichiarandosi profondamente pentito per quanto avvenuto.
La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto ai fini del decidere, così delibera.
La tesi sostenuta dalla reclamante non trova sostegno e alcuna conferma nelle risultanze degli atti ufficiali.
L'arbitro con il supplemento di rapporto, richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, ha confermato di aver ricevuto dal calciatore una spinta che, seppur lieve (tanto da non procuragli dolore), gli faceva compiere due passi in avanti, e il reiterato pronunciamento al suo indirizzo di frasi offensive che terminavano solo con l'abbandono del terreno di giuoco da parte del calciatore (in quanto espulso). .
Per queste ragioni - e tenuto conto del carattere di fede privilegiata proprio degli atti arbitrali – non può trovare accoglimento la ricostruzione dei fatti operata dal reclamante, non essendo rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica fattuale.
Tuttavia, all’esito del giudizio di congruità, la Commissione rileva l'eccessività della sanzione irrogata.
Infatti, gli elementi acquisiti con l’istruttoria sono diretti ad evidenziare l'assoluta tenuità del gesto del calciatore che, come confermato dalle dichiarazioni arbitrali rilasciate in sede istruttoria, non ha cagionato alcun dolore fisico.
Pertanto, richiamando gli orientamenti costantemente seguiti e adottati da quest'Organo Giudicante in materia, non può non rilevarsi l'eccessività della sanzione applicata dal Giudice di prime cure, non potendo tale gesto, unitamente al reiterato comportamento offensivo del calciatore, incidere nella determinazione della sanzione nella misura indicata dal Giudice Sportivo.
Ad onor del vero, occorre rilevare che la determinazione del Giudice di prime cure risulta essere stato indotta dal Direttore di gara, il quale in sede di referto ha specificato di esser spintonato 'in modo vigoroso', salvo poi correggere il tiro in sede di supplemento precisando il carattere lieve della spinta. P.Q.M.
la C.D.T.T.
1.accoglie il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovanni Santostefano al 31.01.2014;
2.dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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