COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – ELLERA CALCIO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 29.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PERNA ALESSIO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – ELLERA CALCIO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 29.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PERNA ALESSIO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società F.C. S.Erminio Montebagnolo, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione il direttore di gara ha confermato integralmente il referto, precisando in particolare che all’atto dell’estrazione del cartellino giallo il calciatore Perna Alessio gli afferrava la mano cercando di abbassargli il braccio al fine di dissuaderlo dalla decisione adottanda. Ferma la censura al comportamento del calciatore Perna, questa Commissione ritiene che la condotta contestata non possa tuttavia qualificarsi nei termini di una condotta violenta, bensì piuttosto gravemente irriguardosa, e pertanto appare equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S. a sei giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Perna Alessio a sei giornate di gara effettive. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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