COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ MARRA SAN FELICIANO ED IN PROPRIO DALL’ATLETA MERCANTI FRANCESCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARRA S.FELICIANO – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A SAN FELICIANO IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MERCANTI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ MARRA SAN FELICIANO ED IN PROPRIO DALL’ATLETA MERCANTI FRANCESCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARRA S.FELICIANO - CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A SAN FELICIANO IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MERCANTI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclami la società Marra San Feliciano e Mercanti Francesco in proprio, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Commissione dispone la riunione dei reclami stante l’evidente connessione. All’esito dell’audizione del direttore di gara ha confermato integralmente il referto precisando in particolare di aver identificato con certezza il calciatore Mercanti Francesco quale autore della frase in contestazione. Ferma restando la gravità dell’episodio, questa Commissione ritiene peraltro equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Mercanti Francesco a sei giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Mercanti Francesco a sei giornate di gara effettive. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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