COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA – POZZO DISPUTATA A LA BRUNA DI CASTELRITARDI IL 12.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL DIRIGENTE BIBIANI FABIO L’INIBIZIONE FINO AL 15/01/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA - POZZO DISPUTATA A LA BRUNA DI CASTELRITARDI IL 12.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL DIRIGENTE BIBIANI FABIO L’INIBIZIONE FINO AL 15/01/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD La Castellana, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminato gli atti di gara nonché il reclamo presentato dalla società reclamante e uditi il direttore di gara ed il Sig. Di Giacomo Roberto, in virtù di delega conferita dal Sig. Cintio Gianfranco Presidente della società ASD La Castellana, è emerso che l’’arbitro non ha visto direttamente il Sig. Bibiani colpire con un calcio alla gamba un giocatore della squadra avversaria ma che tale circostanza è stata a Lui ammessa dallo stesso Sig. Bibiani. E’ emerso altresì che il calciatore, a seguito del predetto calcio, è rimasto in piedi e non ha subito alcun nocumento avendo egli regolarmente proseguito la gara. Alla luce di quanto precede appare equo e commisurato ridurre l’inibizione comminata dal G.S. al dirigente Bibiani Fabio, fino al 16/12/2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta al dirigente Bibiani Fabio fino al 16/12/2013. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it