COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO AMATORI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORVIETANA AMATORI – AMATORI BASCHI DISPUTATA A CASTEL GIORGIO IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.06 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO, DATATA 31.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE CAIELLO MARCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO AMATORI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORVIETANA AMATORI – AMATORI BASCHI DISPUTATA A CASTEL GIORGIO IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.06 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO, DATATA 31.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE CAIELLO MARCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Orvietana Amatori, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione odierna della società unitamente alla lettura del rapporto di gara redatto dall’arbitro [non presente all’odierna convocazione per motivi di lavoro], ha permesso di puntualizzare meglio quanto realmente accaduto nel secondo tempo allorquando il calciatore Caiello Marco veniva allontanato dal direttore di gara per aver usato un linguaggio blasfemo, peraltro ammesso dalla stessa società, a seguito di un grave fallo subito. All’atto dell’espulsione è stata male interpretata una reazione avuto dallo stesso Caiello che si rivolgeva all’arbitro con un gesto del pugno non propriamente diretto a lui ma che avrebbe usato con il proprio avversario in assenza della tutela dell’arbitro. In considerazione poi del parapiglia che si era venuto a creare non vi è prova della ascrivibilità al Caiello della leggera spinta all’arbitro, ove effettivamente la stessa fosse intervenuta. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta al calciatore Caiello Marco può essere contenuta in quattro giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Caiello Marco a quattro giornate di gara effettive. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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