DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 231 del 28.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 GARA DEL 17/11/2013 CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 231 del 28.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21
GARA DEL 17/11/2013 CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA
Reclamo preposto dalla società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO avverso l'esito
della gara CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA
Il Giudice sportivo,
riguardo al reclamo in oggetto rileva preliminarmente che le relative
motivazioni sono state inoltrate al di là dei termini contemplati
dall’art.29, comma 4 lett.b del C.G.S.
Infatti essendosi svolta la gara in oggetto il giorno 17 novembre le
motivazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 20 novembre e non
come risulta dal timbro postale della raccomandata il 22 novembre.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°207 del 20.11.2013;
a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile;
b) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio CARRE’FUTSAL CHIUPPANO
– FUTSAL TRIDENTINA 5-5.
c) di addebitare sul conto della società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO la tassa
di reclamo.
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