DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 231 del 28.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 GARA DEL 17/11/2013 CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 231 del 28.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 GARA DEL 17/11/2013 CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA Reclamo preposto dalla società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO avverso l'esito della gara CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA Il Giudice sportivo, riguardo al reclamo in oggetto rileva preliminarmente che le relative motivazioni sono state inoltrate al di là dei termini contemplati dall’art.29, comma 4 lett.b del C.G.S. Infatti essendosi svolta la gara in oggetto il giorno 17 novembre le motivazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 20 novembre e non come risulta dal timbro postale della raccomandata il 22 novembre. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°207 del 20.11.2013; a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile; b) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio CARRE’FUTSAL CHIUPPANO – FUTSAL TRIDENTINA 5-5. c) di addebitare sul conto della società CARRE’FUTSAL CHIUPPANO la tassa di reclamo.
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