F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 18 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO POL.D. FREGENE AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. VIGNA PIERLUIGI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BATTISTELLI ANDREA; – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI QUADRINI EMILIANO, ASSOGNA DANIELE, GERMONI TIZIANO, INFLITTE SEGUITO GARA FREGENE/LATTE DOLCE DEL 2.6.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 18 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO POL.D. FREGENE AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. VIGNA PIERLUIGI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BATTISTELLI ANDREA; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI QUADRINI EMILIANO, ASSOGNA DANIELE, GERMONI TIZIANO, INFLITTE SEGUITO GARA FREGENE/LATTE DOLCE DEL 2.6.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013) La società Pol. D. Fregene ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013 con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Fregene/Latte Dolce del 2.6.2013, sono state inflitte le seguenti sanzioni: a) squalifica del campo per due gare con obbligo di disputa in campo neutro e a porte chiuse ed ammenda di € 1500,00 a carico della società Fregene; b) squalifica di 3 giornate effettive di gara al Sig. Vigna Pierluigi, dirigente della società Fregene; c) squalifica di 8 giornate effettive di gara a carico del Sig. Battistelli Andrea; d) squalifica di 3 giornate di gara ai calciatori Quadrini Emiliano, Assogna Daniele, Germoni Tiziano. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente sostiene che: a) quanto alla sanzione inflitta alla società (squalifica del campo ed ammenda), il giudice sportivo, avendo provveduto a sanzionare anche autonomamente alcuni tra i responsabili delle condotte imputate alla società (segnatamente le ingiurie, le minacce, gli sputi ed il lancio di bottigliette nei confronti della terna arbitrale nonché la distruzione della porta dello spogliatoio della terna arbitrale al termine della gara), così come individuati nei referti arbitrali, abbia illegittimamente operato una sostanziale duplicazione delle misure afflittive; inoltre, i fatti contestati sarebbero di lieve entità, essendo consistiti in una ”manifestazione di disappunto, probabilmente con toni inopportuni, ma tali da non potersi configurare come una vera e propria aggressione”; b) quanto alle sanzioni inflitte al dirigente Vigna, il medesimo sarebbe rimasto estraneo alla vicenda, peraltro limitata solo ad espressioni verbali, dato che non risulterebbe la sua presenza dinanzi allo spogliatoio degli arbitri al termine della gara quando la contestazione nei confronti della terna raggiunse il momento più significativo ai fini disciplinari; c) quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori Battistelli, Quadrini, Assogna e Germoni, i referti arbitrali avrebbero male interpretato le condotte poste in essere da ciascun calciatore mentre il quadro generale presupposto dal provvedimento del Giudice sportivo andrebbe ricondotto in termini di sostanziale tenuità con conseguente ridimensionamento delle sanzioni secondo il principio di giustizia e proporzionalità. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Del tutto infondata, infatti, si palesa in primo luogo la deduzione secondo la quale, sanzionando la società per le condotte di persone riconducibili alla medesima società, alcune delle quali a loro volta colpite da misura individuale, sarebbe stata operata una sostanziale duplicazione delle sanzioni. La società infatti, a norma dell’art. 4 C.G.S. risponde oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, C.G.S., nonché dell’operato delle persone addette ai servizi della società e dei propri sostenitori, come pure è responsabile dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo la gara. Senza contare che, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., le società sono responsabili del comportamento dei propri dirigenti, tesserati, soci, e non soci di cui al citato art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza, stabilendo specifiche sanzioni sia a carico della società che delle persone coinvolte. Ebbene, gli episodi descritti nei documenti di gara, sono particolarmente gravi e sono riconducibili ad una molteplicità di persone, tra calciatori, dirigenti della società Fregene e soggetti comunque ad essa riferibili, dei quali sono alcuni sono stati riconosciuti dall’arbitro e dal suo assistente e pertanto colpiti individualmente dalla sanzione del Giudice sportivo la cui misura appare del tutto rispondente alla particolare violenza delle condotte a ciascuno imputate secondo quanto disposto dall’art. 19 C.G.S.. Peraltro, anche il commissario di campo nel proprio rapporto riferisce dell’aggressione verbale subita dalla terna arbitrale e dell’assedio (con rissa e danneggiamenti) allo spogliatoio arbitrale, imputandola a numerose persone riconducibili alla società Fregene, alcune delle quali provenienti addirittura dall’esterno ed introdottesi nel campo di gioco, e quindi negli spogliatoi, attraverso un cancello lasciato aperto verso il settore distinti dell’impianto. In sostanza, l’esame degli atti induce la Corte a ritenere che sia la società che i singoli tesserati siano stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo le cui valutazioni devono essere confermate in toto. Né le ulteriori considerazioni in fatto addotte dalla reclamante sono idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro, dell’assistente e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Da quanto precede emerge all’evidenza l’infondatezza del reclamo proposto dalla società Fregene. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. D. Fregene di Fregene (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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