F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 18 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. A. TOMA MAGLIE AVVERSO LODO ARBITRALE N. 50/23 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA LA RECLAMANTE E IL SIG. VOLTURO SERGIO(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. 5del 4.5. 2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 18 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. A. TOMA MAGLIE AVVERSO LODO ARBITRALE N. 50/23 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA LA RECLAMANTE E IL SIG. VOLTURO SERGIO(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. 5del 4.5. 2013)
Con atto, spedito in data 12.6.2013, la società A.S.D. Antonio Toma Maglie ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 4.5.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013, con la quale è stato fatto obbligo alla medesima società di pagare, in favore dell’allenatore, sig. Sergio Volturno, la somma di € 14.180,72. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Al proposito, si osserva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. decisioni pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 156/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008 e sul Com. Uff. n. 104/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010), l'art. 39 C.G.S. prevede che "Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale...". In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono "la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”. Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra gli organi di giustizia sportiva specificamente indicati dalla norma sopra riportata; non può neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"; questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. La revocabilità delle decisioni arbitrali non può neppure essere affermata in via interpretativa. Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva previsti dall'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso; esso è, infatti, un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli accordi collettivi e varie norme regolamentari - che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società - attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati e scelti in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi ordinari della giustizia sportiva della F.I.G.C., per un giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, le decisioni di questa Corte, Sezione III, pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011 e sul Com. Uff. n. 116/CGF, Stagione Sportiva 2011/2012). Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Toma Maglie di Maglie (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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