F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO CALC. LUCIANI TIZIANOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7952/891 PF12-13/AM/MA DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO CALC. LUCIANI TIZIANOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7952/891 PF12-13/AM/MA DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Luciani Tiziano. Tale decisione veniva assunta seguito deferimento del Procuratore Federale, nota n. 7958/891 PF12-13/AM/MA del 4.6.2013, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per aver omesso di depositare l’accordo economico con la società A.S.D. Civitavecchia 1920 presso la sede competente entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione. Avverso tale provvedimento il calciatore Luciani Tiziano ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.7.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.8.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Tiziano, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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