F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO DEL CALC. MENCIO LEONARDOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8020/892 PF12-13/AM/SEG DEL 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO DEL CALC. MENCIO LEONARDOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8020/892 PF12-13/AM/SEG DEL 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013) Il calciatore LeonardoMincio ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta - a seguito deferimento del Procuratore Federale - ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. in ragione del mancato deposito entro il 25° giorno dalla sottoscrizione, dell’accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012 stipulato con l’A.S.D. Civitavecchia 1920, società a sua volta inadempiente al proprio obbligo di deposito del medesimo accordo. Con il proposto ricorso, il ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell’art. 58, commi 7 e 8, C.G.S.. Infatti, rilevava che la comunicazione di deferimento era stata erroneamente effettuata presso la sede della Società di appartenenza (ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. b) e c), avendo egli già eletto diverso domicilio in sede di contenzioso innanzi alla Commissione Accordi Economici, contenzioso dal quale – ad avviso del medesimo requirente – traeva origine la contestata sanzione; inoltre, sempre in via preliminare, evidenziava come la società di appartenenza non gli avesse comunicato l’avvenuto deferimento da parte della Procura Federale. Nel merito, rilevava che la disposizione di cui all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. prevede in capo al calciatore non l’obbligo bensì la mera facoltà di depositare l’accordo economico e, pertanto, l’inottemperanza a tale disposizione non può essere sanzionata (diversamente, un tale obbligo graverebbe sulla società alla quale, in caso di inottemperanza, deve essere correttamente inflitta una sanzione). Rilevava, inoltre, la contraddittorietà dell’appellata decisione nonché la carenza, nel proprio comportamento, dell’elemento psicologico. Le eccezioni preliminari non meritano accoglimento, in quanto l’elezione di domicilio operata dal ricorrente in sede di contenzioso innanzi alla Commissione Accordi Economici non può riversare i propri effetti all’interno di un diverso procedimento qual è, per l’appunto, quello in tema di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. A tal fine, nessun rilievo può assumere la mera circostanza di fatto che l’accordo economico di cui si contesta l’omesso deposito (illecito contestato ai sensi della citata norma) sia il medesimo che ha costituito oggetto del precedente contenzioso, in quanto presupposti, contenuti e conclusioni dei due procedimenti sono e restano distinti e separati. Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 9494 ter, comma 2, N.O.I.F. l’accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all’attuazione piena e completa dei contenuti dell’accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore. Pertanto, il deposito dell’accordo costituisce un obbligo per la società (che è altresì obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell’accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione (“gli accordi dovranno essere depositati … a cura della società … il deposito può essere effettuato dal calciatore”). Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mencio Leonardo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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