F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. KOEN PAUL BRACKAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE DI CAMPIONATO INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8008/1004 PF12-13/AM/MA DEL 5.6.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. KOEN PAUL BRACKAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE DI CAMPIONATO INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8008/1004 PF12-13/AM/MA DEL 5.6.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013) Il calciatore Koen Paul Brackha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta - a seguito deferimento del Procuratore Federale - ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. in ragione del mancato deposito entro il 25° giorno dalla sottoscrizione, dell’accordo economico sottoscritto il 14 luglio 2011 con la S.S.D. Trani, società a sua volta inadempiente al proprio obbligo di deposito del medesimo accordo. Con il proposto ricorso, il ricorrente eccepiva che la disposizione di cui all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. prevede in capo al calciatore non l’obbligo bensì la mera facoltà di depositare l’accordo economico e, pertanto, l’inottemperanza a tale disposizione non può essere sanzionata (diversamente, un tale obbligo graverebbe sulla società alla quale, in caso di inottemperanza, deve essere correttamente inflitta una sanzione). I ricorso merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 9494 ter, comma 2, N.O.I.F. l’accordo economico (dal quale derivano benefici economici per il calciatore) necessita di essere depositato presso i competenti Comitati e divisioni. Appare evidente che il deposito è funzionale all’attuazione piena e completa dei contenuti dell’accordo stesso, con evidente vantaggio del calciatore. Pertanto, il deposito dell’accordo costituisce un obbligo per la società (che è obbligata ad erogare il trattamento economico ivi stabilito) e una facoltà per il calciatore (che di quell’accordo è beneficiario); in tal senso, depongono anche le diverse espressioni lessicali utilizzate dalla disposizione (“gli accordi dovranno essere depositati … a cura della società … il deposito può essere effettuato dal calciatore”). Conseguentemente, mentre il mancato deposito da parte della società deve essere correttamente sanzionato, quello da parte del calciatore non può comportare alcuna sanzione, atteso che non sarebbe ragionevole sanzionare colui che non esercita una mera facoltà dal cui esercizio, peraltro, derivano benefici esclusivamente a suo favore. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Koen Paul Brack, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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