F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1)RICORSO FONDI CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCHETTINO ALBERTO SEGUITO GARA FONDI/PALESTRINA DEL 1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
1)RICORSO FONDI CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCHETTINO ALBERTO SEGUITO GARA FONDI/PALESTRINA DEL 1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013)
Con reclamo del 9.09.2013, la società Fondi calcio srl ha impugnato la delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 4 gare il calciatore Schettino Alberto per avere lo stesso, nel corso della gara Fondi/Palestrina, “a gioco fermo, colpito un avversario con una forte gomitata al volto, procurandogli un taglio ed un ematoma al setto nasale, con la possibile frattura dello stesso, che lo costringevano ad uscire dal terreno di gioco con la barella e gli impedivano di proseguire la gara”. La reclamante sostiene, attraverso i propri scritti difensivi, che l’atto posto in essere dal proprio tesserato non sia consistito in quello descritto dal Direttore di gara nel proprio referto, ma, più verosimilmente, in un movimento riconducibile alla tipica “sbracciata” fatta nel tentativo di divincolarsi dall’avversario per riprendere il gioco che era fermo in quel frangente. Chiedeva, infine, la riduzione della sanzione, evidenziando il fatto che il calciatore colpito, a suo dire, dopo le cure mediche, aveva ripreso regolarmente il gioco, circostanza questa che certamente, sempre per la scrivente, ridimensionava l’accaduto. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società Fondi è totalmente smentita dal contenuto del referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale l’azione posta in essere confermandone la volontarietà che ha giustamente determinato il provvedimento di espulsione, attesane la natura violenta. La congruità della sanzione discende, altresì, dagli effetti lesivi che il colpo ha provocato al calciatore, determinandone peraltro l’immediata uscita in barella. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Fondi Calcio di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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