F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO CALC. DI DOMENICO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
1 RICORSO CALC. DI DOMENICO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)
Con atto, datato 24.07.13, il sig. Di Domenico Vitale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di 3 anni di squalifica. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Di Domenico Vitale (all’epoca dei fatti, calciatore della Società S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli), dell’art. 7, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere condotte finalizzate ad alterare il risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con un unico articolato motivo di ricorso, il sig. Di Domenico denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, di un illecito sportivo. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero dimostrato la sussistenza dell’illecito. Trattasi di assunto che non può essere condiviso. Con riferimento alle censure, di ordine processuale, dedotte dall'odierno ricorrente, si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto , nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito" (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte). Passando al merito della vicenda, questa Corte evidenzia come sia del tutto irrilevante la circostanza, invocata dal ricorrente, che l’illecito sportivo di cui è giudizio non avrebbe giovato a nessuno. Dagli atti di indagine emerge chiaramente che il predetto illecito sportivo era connesso all’effettuazione di una scommessa clandestina; il che rende oltremodo irrilevante la ricerca di un movente sportivo ovvero agonistico dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Di Domenico Vitale.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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