F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4 RICORSO CALC. TREMATERRA GIUSEPPE GIANPAOLOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4 RICORSO CALC. TREMATERRA GIUSEPPE GIANPAOLOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) Con atto, datato 24.7.2013, il sig. Trematerra Giuseppe Gianpaolo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 6 di squalifica. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Tramaterrra Giuseppe Gianpaolo (all’epoca dei fatti, calciatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell’artt. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Trematerra denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, della violazione dell’obbligo di denuncia. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero tenuto in debita considerazione, ai fini della esclusione della responsabilità del Trematerra, la circostanza che lo stesso avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest’ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania. Trattasi di assunto che non può essere condiviso. Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l’art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell’illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze. Né, al fine di pervenire all’esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite quest’ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l’obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all’analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all’art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l’obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l’uno sull’altro nell’ottemperanza dell’obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514). Con il secondo motivo di ricorso, proposto dal legale del ricorrente in udienza, è stato chiesto a questa Corte di valorizzare la circostanza che il ricorrente avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest’ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania alla stregua di una circostanza attenuante, al fine di ottenere un più mite trattamento sanzionatorio; a supporto di tale richiesta, il legale del ricorrente ha invocato alcuni precedenti, anche recentissimi di questa Corte. Anche questo motivo di ricorso non merita di essere accolto atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha applicato al ricorrente la sanzione minima oggi prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per l’ipotesi di omessa denuncia. Ed invero, l’art. 7, comma 8, C.G.S. (comma introdotto con il Com. Uff. n. 177/A del 9 giugno 2011) prevede che “Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 (omessa denuncia: N.d.R.), comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad e 30.000,00”. Trattasi di disposizione con la quale il Legislatore federale ha inteso, in linea con le decisioni assunte dall’UEFA, inasprire il trattamento sanzionatorio in caso di omessa denuncia, da parte dei tesserati, di episodi di illecito sportivo, ciò al fine di meglio combattere il gravissimo fenomeno delle scommesse. Il chiaro tenore letterale della norma sopra riprodotta, laddove utilizza, ai fini dell’individuazione del c.d. minimo edittale, l’espressione “non inferiore a 6 mesi“, induce questa Corte a ritenere che il predetto minimo edittale non possa essere, comunque, derogato, neppure valorizzando, come richiesto nel caso che ci occupa, qualsivoglia circostanza attenuante. Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è utile il richiamo, operato dal legale del ricorrente, ai precedenti, anche recenti, di questa Corte atteso che gli stessi si riferiscono a fattispecie di omessa denuncia commesse in data anteriore all’introduzione nel corpo dell’art. 7 del C.G.S. del comma 8, avvenuta, come più sopra ricordato, nel giugno del 2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Trematerra Giuseppe Gianpaolo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it