F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PRATO/PERUGIA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PRATO/PERUGIA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive all'allenatore dell'A.C. Perugia Calcio S.r.l. Sig. Andrea Camplone (Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013), per fatti avvenuti nella gara Prato/Perugia del 6.10.2013. Dal rapporto dell'arbitro emerge che "al 4' del 2° tempo aveva a allontanato l'allenatore del Perugia Sig. Camplone Andrea per continue proteste, rinviando al rapporto dell'assistente Prenna Emanuele. Dal rapporto di quest'ultimo si rileva che dopo la segnatura della rete da parte del Prato, esso assistente richiamava il collega arbitro per allontanare il mister Camplone del Perugia che lo apostrofava dicendo: "ma che cazzo fai, siete dei coglioni". Avverso tale decisione proponevano rituale reclamo il Perugia Calcio S.r.l. ed il Sig. Andrea Camplone in proprio, tesserato per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. con la qualifica di allenatore, deducendo che il comportamento, di esso Camplone doveva essere giudicato e punito con minor rigore ed afflittività, risultando estremamente severa la sanzione a lui irrogata, avuto riguardo alla mancata valutazione delle circostanze di cui all'art. 19 co. 4 C.G.S.. Il direttore di gara si è oggettivamente limitato a descrivere un comportamento meramente protestatario, escludendo pertanto in radice di aver percepito alcuna offesa, ingiuria, ovvero comportamento particolarmente irriguardoso del Sig. Camplone al suo indirizzo. Si è trattato di un gesto protestatario, senza intento denigratorio, che va qualificato come smodata ed energica protesta avverso decisioni tecniche ritenute al momento errate ed ingiuste. Si richiamano, infine, delle decisioni per fatti analoghi che avrebbero inflitto squalifiche al massimo di 2 giornate. E si richiede, in via principale, di annullare o riformare la squalifica irrogata al Sig. Camplone. In via subordinata, riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti, in assenza di precedenti specifici o di recidività a carico dell'interessato, ridurre la sanzione alla durata massima di 1 giornata di squalifica commutando l'eventuale seconda giornata in ammenda. Il reclamo è solo parzialmente fondato. La fattispecie rientra appieno nella previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). E su ciò vi è piena prova per quanto contenuto nel rapporto dell'arbitro che richiama integralmente, inglobandolo, il rapporto dell'assistente Prenna. equivoca in quanto è sanzionabile solo la condotta "ingiuriosa o irriguardosa" costituita, nel caso di specie, dalla frase riferita dall'assistente dell'arbitro. Di guisa che non si può ritenere sussistente la reiterazione contestata; ragione per cui giusta ed equa sanzione appare quella della squalifica solo per 2 giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Perugia Calcio di Perugia riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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