F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. GIUSEPPE ALESSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PRO PATRIA/REGGIANA DEL 13.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. GIUSEPPE ALESSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PRO PATRIA/REGGIANA DEL 13.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013) Il sig. Giuseppe Alessi, calciatore tesserato per l’A.C. Reggiana 1919 S.p.A., come rappresentato e assistito, propone reclamo avverso la sanzione, di cui al Com. Uff. n. 41/DIV del 15 ottobre 2013, della squalifica di 3 giornate che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto allo stesso in relazione alla gara A.C. Reggiana/Pro Patria, valevole per il campionato di Lega Pro 1^ Divisione, disputatasi il 13.10.2013. Questi, in breve, i fatti. Il direttore di gara, per quanto qui interessa, ha annotato nel proprio referto che, durante la gara, il calciatore Giuseppe Alessi ha pronunciato la seguente frase: «fai pure il fenomeno ora vedrai quando esci cosa ti succede». Di conseguenza, il Giudice Sportivo, considerando la condotta del reclamante quale «comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro», infliggeva al calciatore la squalifica per 3 giornate. Avverso la predetta decisione propone appello il sig. Giuseppe Alessi, ritenendo che «contrariamente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, il comportamento del reclamante non appare di tale gravità da meritare la sanzione comminata». A dire del reclamante «l’espressione “fai pure il fenomeno” tipica del gergo giovanile di alcune regioni italiane, non presenta alcun carattere di offensività, al più potendosi qualificare come canzonatoria, peraltro comunque garbata, atteso che nessuna ingiuria fu pronunciata dal giocatore». Egualmente infondata sarebbe, poi, secondo il reclamante la valutazione operata dal GS con riguardo all’aspetto del comportamento minaccioso. In tal senso, viene evidenziato in reclamo che la frase incriminata, priva di natura intimidatoria, sarebbe stata pronunciata senza urlare, con tono non aggressivo, ma semmai concitato, atteso «che si era quasi alla fine dell’incontro». In definitiva, ritiene il reclamante che si tratti di condotta, semmai, irriguardosa, ma non ingiuriosa e che quindi vi sia manifesta eccessività e sproporzione della sanzione. Per queste ragioni, il sig. Giuseppe Alessi, come rappresentato e difeso, chiede che, «in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma anche parziale dell’impugnata decisione», previa eventuale «riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate» e previa eventuale richiesta di chiarimenti al direttore di gara, la C.G.F. voglia «ridurre la squalifica comminata al reclamante, limitando ad una sola giornata e convertendo la seconda giornata in un’ammenda proporzionata alla gravità del fatto ed alla serie in cui gioca il reclamante», oppure, in subordine, «a due giornate di gara». In via ulteriormente gradata, il reclamante chiede ridursi la squalifica, limitando la stessa a due sole giornate di gara, convertendo la terza in un’ammenda proporzionata alla gravità del fatto ed alla serie in cui il medesimo gioca. Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. è comparso il reclamante personalmente assistito dall’avv. Diana, insistendo per l’accoglimento delle proprie già formulate conclusioni. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il C.G.S. dispone la squalifica per almeno due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosanei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie, il Collegio non ha dubbi sul fatto che seppur, non offensiva e ingiuriosa in senso stretto considerata, l’espressione pronunciata dal reclamante sia di certo irriguardosa nei confronti del direttore di gara. A questo, occorre aggiungere che l’inciso «vedrai quando esci cosa ti succede» è, comunque, da valutare in termini di minaccia, seppur di modesto contenuto intimidatorio. Ritiene, tuttavia, il collegio che, avuto riguardo al complessivo quadro che connota il caso di specie, debba escludersi una lettura atomistica dell’espressione di cui trattasi che, invece, deve essere valutata nel suo insieme unitario, anche di contesto e che, di conseguenza, in parziale accoglimento del reclamo, possa ridursi a 2 giornate di squalifica la sanzione da infliggere al sig. Giuseppe Alessi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Alessi riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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