F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3 RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATELICA/MACERATESE DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
3 RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATELICA/MACERATESE DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)
La S.S. Maceratese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 2/10/2013 con la quale, in riferimento alla gara S.S. Maceratese/Matelica del 29.9.2013, il Giudice Sportivo ha comminato un ammenda di € 1.000,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo, lanciato un accendino all’indirizzo del Direttore di gara senza tuttavia colpirlo”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa la ricorrente ha rilevato che la gara non è stata mai sospesa né il Direttore di gara si è fermato per raccogliere un accendino durante le fasi di gioco, risultando altresì dubbio che l’oggetto provenisse dai sostenitori della Maceratese. Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Assistente di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese S.R.L.S.D. di Macerata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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