F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4 RICORSO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNEVALE DAVIDE SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/SANCOLOMBANO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4 RICORSO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNEVALE DAVIDE SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/SANCOLOMBANO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013) Con atto del 14.10.2013, la A.S.D. Fortis Juventus proponeva appello avverso la sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al proprio calciatore Carnevale per “avere, al di fuori del contesto di gioco, dapprima ricercato un contatto fisico con un calciatore avversario e, successivamente, colpito un altro calciatore con una testata alla fronte”. La società lamenta la ingiustizia della sanzione, e ne chiede la riduzione, eccependo la insussistenza della prima delle condotte contestate, consistita nel preteso tentativo di contatto fisico con un avversario e la non verosimiglianza di quella, più grave, avente ad oggetto il colpo inferto ad altro calciatore ancora. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato, previo rigetto della richiesta di esame del supporto informatico prodotto che, ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 2, C.G.S., può trovare ingresso nel procedimento solo con il ricorrere di determinati presupposti evidenziati nella norma richiamata, nel caso di specie non soddisfatti. Passando al merito, occorre rilevare che, sebbene la descrizione degli eventi sia chiara, è indiscutibile che la mera attribuzione della volontà del Sig. Carnevale di cercare il contatto fisico con un avversario non sia indicativa di alcuna fattispecie disciplinarmente rilevante se non precisata esattamente la condotta posta in essere (anche solo dal punto di vista del tentativo). È fondato pertanto il reclamo laddove si lamenti che nella determinazione della sanzione abbia contribuito la valutazione della condotta di che trattasi che, come detto, non assume rilievo disciplinare. Non altrettanto può dirsi per il secondo motivo di ricorso. Difatti, a parte la insuperabilità, nel caso di specie, della fede probatoria privilegiata del referto del Direttore di Gara attraverso il mero rilievo di non verosimiglianza della condotta descritta, è bene rilevare che la stessa richiesta di riduzione della sanzione è indicativa della consapevolezza della inidoneità del relativo motivo di impugnazione il cui corollario naturale sarebbe stato, invece, l’annullamento della stessa. Si ritiene pertanto congruo ridurre la sanzione a tre giornate. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Carnevale Davide a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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