F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 5 RICORSO S.S.D.A.R.L. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE MARTINO RAFFAELE SEGUITO GARA CALCIO CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 5 RICORSO S.S.D.A.R.L. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE MARTINO RAFFAELE SEGUITO GARA CALCIO CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore De Martino Raffaele tesserato in favore della società S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Calcio Città di Brindisi/Taranto Football Club disputato il 6.10.2013, il De Martino, spintonava violentemente un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto, provocandone la caduta a terra. Avverso tale provvedimento la società S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.10.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.10.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Bridisi, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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