F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6 RICORSO ALMA JUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA PAOLO SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/FERMANA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6 RICORSO ALMA JUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA PAOLO SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/FERMANA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013) La società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013 con la quale è stata inflitta al Sig. Ginestra Paolo, calciatore della predetta società, la squalifica di tre giornate in relazione all’episodio verificatosi nel corso della gara Alma Juventus Fano 1906/Fermana F.C. disputata a Fano il 6.10.2013 valevole per il Campionato nazionale Serie D. Al minuto 47° del secondo tempo, il calciatore Ginestra veniva infatti espulso del direttore di gara perché “tentava di colpire con la testa un avversario sul petto (a gioco non in svolgimento). La “testata” era di lieve entità”. A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente deduce che, per come è stata descritta la condotta del proprio calciatore nel referto arbitrale, la fattispecie andrebbe riqualificata in termini di minor rigore con conseguente riduzione della sanzione comminata; infatti, a dire della ricorrente, l’azione avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito dell’ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., solo nel caso in cui il calciatore avesse effettivamente colpito il proprio avversario; nella fattispecie, invece, il Ginestra avrebbe autonomamente interrotto la propria azione offensiva, senza quindi condurla alla naturale conseguenze del percuotere l’avversario; inoltre la condotta del Ginestra, come anche rappresentato nel referto arbitrale, si sarebbe caratterizzata in termini di sostanziale tenuità e poiché l’avversario non avrebbe subito alcuna conseguenza pregiudizievole, dovrebbero trovare applicazione le circostanze attenuati che consentirebbero al Ginestra di beneficiare di un ridimensionamento della sanzione. La ricorrente ha quindi chiesto la modifica della sanzione inflitta dal Giudice sportivo con la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica. A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. L’art. 19, comma 4, lett b) C.G.S. sanziona con la squalifica non inferiore a tre giornate la condotta del calciatore che si rende autore di atti di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo la condotta violenta non si identifica necessariamente in funzione delle conseguenze che l’atto ha provocato.La condotta violenta posta in esser da un giocatore, ai fini dell’ordinamento sportivo, deve essere connotata, infatti, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. La mancanza di concreti effetti lesivi rimane quindi irrilevante ai fini della individuazione della astratta fattispecie in esame proprio perché il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, come confermato dal costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, un requisito essenziale dell’atto violento, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e dell’atteggiamento astrattamente idoneo a ledere (nella circostanza, il referto arbitrale riferisce di una “testata” seppure di lieve entità). Del resto il non aver provocato danni all’avversario non è da considerare ai fini dell’entità della sanzione se non “a contrario”, nel senso che la sanzione minima (tre giornate) può essere aggravata laddove un comportamento violento cagioni danni fisici all’avversario (C.G.F., sez. II, Com. Uff. n. 284/CGF 2011/2012). Tale considerazione pone all’evidenza l’inconsistenza della ulteriore richiesta di applicazione nella fattispecie delle invocate circostanze attenuanti tenuto conto che il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione secondo il minimo edittale delle 3 giornate stabilito dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Alma Juventus Fano 1906 di Fano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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