F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 7 RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHEGGIANI FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/MACCARESE GIADA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 7 RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHEGGIANI FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/MACCARESE GIADA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013) Con ricorso ritualmente proposto, la società Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. ha svolto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata su Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013, con la quale è stata comminata al Sig. Marcheggiani Francesco, calciatore tesserato per la predetta società, la sanzione della squalifica per tre giornate perché, nel corso della gara Anziolavinio/Maccarese Giada del 6.10.2013, “al 26 minuto del primo tempo a gioco fermo colpiva con una gomitata l’avversario”. A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente propone una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella risultante dal referto arbitrale e, in particolare, dal rapporto dell’assistente arbitrale; a dire della ricorrente, infatti, il Marcheggiani non avrebbe colpito il proprio avversario con una gomitata al petto mentre il gioco era fermo; si sarebbe piuttosto trattato di un semplice scontro di gioco tra il medesimo ed il calciatore avversario, Sig. Jacopo Succi, mentre entrambi risalivano il campo per recuperare le posizioni di gioco dopo un rilancio verso la metà campo di un difensore della Anziolavinio. Il Marcheggiani, infatti, in tale frangente, sarebbe entrato fortuitamente in collisione con il Succi e, quindi, si sarebbe semplicemente limitato a spostare il giocatore avversario nel tentativo di divincolarsi; il medesimo Succi sarebbe quindi caduto dolorante in terra in conseguenza dello scontro fortuito e non per il comportamento violento del Marcheggiani. Tale ricostruzione verrebbe anche confermata dal medesimo Succi che, solo dopo avere appreso, dalla lettura del Comunicato ufficiale, la notizia della sanzione comminata al Marcheggiani, ha avvertito la necessità di illustrare la propria ricostruzione dell’accaduto in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli rappresentati nel ricorso della società Maccarese Giada, mediante una dichiarazione scritta che è stata prodotta in atti unitamente al reclamo. La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della squalifica secondo giustizia anche attraverso la sua commutazione in una ammenda a carico della società. A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene infatti che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale). Ed infatti, dall’esame del referto dell’assistente arbitrale, al quale rinvia il rapporto arbitrale, emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Marcheggiani ha colpito volontariamente l’avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’assistente che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti senza dare spazio ad incertezze interpretative, contraddittorietà od irragionevolezze. Anche la dichiarazione scritta del Sig. Succi, allegata al proprio reclamo dalla società Maccarese Giada, non è in grado di vincere le risultanze dei referti arbitrali che, come è noto, hanno efficacia di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 CGS; tanto più nel caso in questione, dove il contenuto di tale dichiarazione appare anche scarsamente credibile tenuto conto che affermazioni di analogo tenore non vennero rese al direttore di gara nell’immediatezza del fatto (ricordiamo che il calciatore Marcheggiani in seguito a tale episodio venne comunque colpito da provvedimento sanzionatorio mediante espulsione dal campo), come ben avrebbe potuto accadere, ma solo dopo diversi giorni. Quanto infine alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata, tenuto conto della previsione dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., sia proporzionata alla natura dei fatti commessi dal Sig. Marcheggiani. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Maccarese (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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