F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 18 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3; – UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B, TRAPANI CALCIO/LATINA CALCIO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. 21 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 18 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3; - UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B, TRAPANI CALCIO/LATINA CALCIO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. 21 del 9.10.2013) Al 27' del 1° tempo della gara Trapani Calcio S.r.l./U.S. Latina Calcio in corso a Trapani il 6.10.2013 per il Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B, a seguito di un fortuito e violento scontro di gioco, il calciatore Mattia Rinaldi del Latina, colpito alla testa, rimaneva per terra, esanime, mostrando evidenti segni di soffocamento; prontamente soccorso, veniva traportato presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticata una commozione cerebrale con trauma cranico e sospetta lesione focale. A seguito di ciò, sia i dirigenti che i calciatori del Latina, traumatizzati per l'occorso ed in ansia per le sorti del Rinaldi, comunicavano all'arbitro il loro intento di non voler proseguire la gara che veniva, pertanto, da questi sospesa ''per rinuncia''. Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico infliggeva all'U.S. Latina Calcio la punizione sportiva della perdita della gara ed 1 punto di penalizazzione ai sensi dell'art.53,1°e 2° comma N.O.I.F.. Contro detta pronuncia è ricorso a questa Corte, sollecitato dal sodalizio perseguito, il Presidente Federale segnalando come, l'accaduto, per le sue peculiari caratteristiche di gravità, per l'impatto emozionale sui soggetti coinvolti e per lo stesso atteggiamento della società antagonista, concorde nel non proseguire la partita, presentava tutte quelle connotazioni di eccezionalità che avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a disporne, in applicazione dell'art.17,4° comma, u.p. del C.G.S., la ripetizione; ha chiesto, pertanto, una riforma in tal senso. Il reclamo, tempestivo e fondato, va accolto. Una valutazione ottimale della vicenda, a parere di questo Collegio, non può prescindere dal considerare che quanto accaduto in campo, oltre all'oggettiva gravità delle lesioni patite dal Rinaldi, i cui esiti non erano al momento ancora prevedibili, veniva percepito da ragazzi poco più che quindicenni, per i quali era assolutamente impensabile poter proseguire nell'impegno agonistico mentre il loro compagno, in ospedale, era esposto a notevoli rischi. A ciò va aggiunto, come evidenziato dal ricorrente e come risulta dalla nota in atti trasmessa dalla s.r.l. Trapani Calcio, che la decisione di interrompere l'incontro fu condivisa anche dal sodalizio ospitante resosi conto che erano venute a mancare le condizioni di normalità per una fisiologica prosecuzione dell'attività sportiva. Quanto sopra si palesa più che sufficiente per ritenere la situazione eccezionale e per accogliere la richiesta di cui al reclamo annullando la decisione gravata e disponendo la ripetizione della partita sospesa. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara.
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