F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. FINAZZI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, PAVIA/VARESE DEL 2.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/TB del 6.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. FINAZZI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, PAVIA/VARESE DEL 2.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/TB del 6.11.2013)
Il sig. Alessandro Finazzi, calciatore tesserato per l’A.C. Pavia 1911 S.r.l., di Pavia, ha opposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico “per aver offeso per motivi di colore un calciatore della squadra avversaria al termine della gara”. Avverso la squalifica irrogata il calciatore ha proposto ricorso assumendo di non aver mai pronunciato la particolare, ingiuriosa espressione attribuitagli, di chiaro stampo razziale, contestando che il direttore di gara abbia potuto sentire nitidamente la frase offensiva trovandosi, a suo dire, distante dal luogo ove sarebbe stata pronunciata nel contesto di una discussione, avvenuta peraltro in un tempo molto limitato. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato il giocatore Finazzi che ha sostanzialmente confermato quanto dedotto in sede di reclamo. La Corte esaminato il ricorso proposto, ritiene che lo stesso possa essere accolto, solo parzialmente, in ragione dei motivi che seguono. Va osservato, in linea con quanto previsto dall’art. 35, punto 1.1. C.G.S. che il rapporto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato e, alla luce di tale disposizione, le dichiarazioni difensive non appaiono meritevoli di utile scrutinio. Infatti, l’indiscutibile chiarezza espositiva, supportata da puntuale lessico, del referto citato non offre motivo alcuno per poter dubitare che la frase incriminata sia stata correttamente e puntualmente apprezzata dal direttore di gara il quale, non solo ha senza incertezze riferito l’insulto a sfondo razziale ma lo ha anche contestualizzato descrivendo, anche qui in maniera chiara ed esaustiva, la reazione dell’avversario (anch’egli sanzionato) e degli altri protagonisti del riprovevole episodio accaduto a fine gara. Il ricorrente, invece, si limita semplicemente a negare di aver rivolto l’ingiuria in esame contestando, ma in maniera generica, la possibilità che il direttore di gara abbia potuto udire alcunché pur non potendo negare il movimentato contesto in cui essa è stata percepita dal direttore di gara. La tesi difensiva, a fronte della inequivoca esposizione dei fatti di cui al referto, non può trovare motivo di condivisione perché essa, al di là della puntualità del riferimento, trova logica e ragionevole collocazione nell’esagitato dopo-gara, innescato proprio dall’insulto razziale, cui è seguita la reazione, certo non commendevole, degli altri tesserati delle due squadre. Quanto dedotto in contrasto con il referto arbitrale non può certamente essere sufficiente a porre in dubbio quanto, invece, perfettamente udito dall’arbitro. Tuttavia, dopo aver affermato quanto precede questa Corte, con altrettanta convinzione condivide la ratio che ha ispirato la novella dell’art. 11 C.G.S. allorchè, nel testo vigente, si commina la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara a colui che, tra l’altro, offende taluno “per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso…”, conferendo così all’ingiuria, che ha già, di per sé, un valore negativo meritevole di sanzione, un particolare significato di disprezzo che non può non giustificare una reazione dell’ordinamento di particolare intensità afflittiva. La Corte, però, al di là della avvertita necessità di sanzionare in modo efficace ed emblematico il riprovevole comportamento non può, nello stesso tempo e volendo amministrare giustizia in senso sostanziale e non formale, rifiutarsi di dare ingresso a circostanze attenuanti, nella specie rappresentate dalla giovane età del calciatore e dalla dimostrata comprensione della negatività di quanto accaduto, emersa al di là delle formali argomentazioni di difesa, timidamente confermate. Nella complessiva considerazione della misura edittale della sanzione e dell’influenza delle richiamate attenuanti, questa Corte giudica equo ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla squalifica per 8 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Finazzi Alessandro, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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