F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LONGOBARDI CHRISTIAN SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LONGOBARDI CHRISTIAN SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013) ha inflitto al calciatore Longobardi Christian la squalifica per 5 giornate effettive ed al massaggiatore Rosetti Andrea la squalifica per 4 gare effettive, entrambi della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., per fatti avvenuti nella gara Gubbio/Barletta del 10.11.2013. In particolare il Rosetti per “grave reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)”; il Longobardi perché protestando vivacemente verso l’arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli rivolgeva una frase offensiva. Dal referto arbitrale emerge che il massaggiatore della società Gubbio Rosetti veniva allontanato perché a seguito delle espulsioni dei suoi giocatori urlava dalla propria panchina: “ma che cazzo stai combinando; sei mafioso e pezzo di merda”. Mentre il giocatore Longobardi, subito dopo la notifica dell’espulsione del suo compagno, protestava correndo verso esso arbitro “finendomi volontariamente addosso e urtando contro la mia spalla destra il suo petto facendomi indietreggiare di circa un metro, e proferendo le seguente frasi: “ ma che cazzo stai facendo, ma che cazzo hai visto”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva separati reclami l’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., deducendo, per il massaggiatore Rosetti, l’insussistenza della violazione contestata e la mancanza assoluta di atteggiamento offensivo nei confronti del giudice di gara. Si soffermava sul contesto (violento nubifragio ed espulsione del giocatore Moroni, ritenuta ingiusta in quanto vi era stato soltanto uno scontro di gioco, senza alcun atto di violenza) e si affermava che mai il Rosetti ha adoperato le espressioni “mafioso” o “pezzo di merda”. Per quanto riguarda l’espressione “che cazzo stai combinando” richiamava una sentenza della Cassazione penale che ha affermato : “in materia di oltraggio la frase fate il cazzo che vi piace è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità, ma non è idonea a ledere l’onore o il prestigio del pubblico ufficiale”. Si chiede, pertanto, la revoca o l’annullamento della sanzione ed in ogni caso la riduzione della sanzione applicata sia perché non ha pronunziato le espressioni più pesanti (mafioso e pezzo di merda) sia perché non si ricava in alcun modo dal referto arbitrale la reiterazione dell’offesa. Per il giocatore Longobardi nel reclamo si deduce l’insussistenza della violazione contestata e la mancanza assoluta di atteggiamento violento ed offensivo nei confronti del giudice di gara. A seguito dell’espulsione del giocatore Moroni, di fronte alle proteste di tutti i giocatori il Longobardi cominciava a correre verso il direttore di gara per raggiungerlo e per chiedergli semplicemente spiegazioni dell’accaduto, ma a causa del terreno pesante e scivoloso per la copiosa pioggia che stava cadendo scivolava e perdeva l’equilibrio finendo inavvertitamente con la sua persona contro il direttore di gara. E ciò in modo casuale ed involontario. Per quanto concerne la frase “che cazzo stai facendo” richiama la giurisprudenza già citata nel reclamo per Rosetti e chiede l’annullamento o la revoca della sanzione applicata, (non potendosi qualificare atto di violenza l’urto involontario dovuto allo scivolamento). In subordine si chiede l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva, invocando l’applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 19, comma IV, C.G.S.. Che la frase proferita dal Longobardi vada sanzionata lo si ricava dalla stessa sentenza, citata dalla difesa, laddove afferma che l’espressione adoperata è “priva di riguardo” ed “indice di inurbanità”. Anche per quanto concerne la sanzione, a parere della Corte, la decisione di “prime cure” non merita censure. Del tutto fantasiosa e senza alcun riscontro obiettivo è l’ipotesi dello scivolamento involontario, a fronte di quanto esposto dettagliatamente nel referto arbitrale. Adeguata al fatto appare, poi, l’entità della sanzione posto che l’art. 19, comma 4, lett. d) prevede per la condotta violenta contro gli ufficiali di gara ben 8 giornate di squalifica. In conclusione il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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