F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ASTARITA SALVATORE SEGUITO GARA RIBERA/NOTO DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. – Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ASTARITA SALVATORE SEGUITO GARA RIBERA/NOTO DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. – Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)
Con atto del 14.3.2013, la società U.S.D. Noto inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Astarita Salvatore “ per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un pugno all’addome cagionando intensa sensazione dolorifica”. Con successivo atto di questa Corte datato 15.3.2013, si provvedeva a trasmettere a mezzo fax alla reclamante gli atti ufficiali relativi al procedimento disciplinare di I grado. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. La società Noto a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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