F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGROSSO GIUSEPPE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGROSSO GIUSEPPE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013)
Con atto, spedito in data 14.3.2013, la Società U.S.D. Audace Cerignola preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. Coppa Italia Dilettanti n. 207 del 14.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Tiger, disputatasi in data 13.3.2013 e valida per la Coppa Italia Dilettanti, era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, sig. Ingrosso Giuseppe, la squalifica per 3 giornate effettive di gara. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 18.3.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ricorrente faceva pervenire, in data 25.3.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Nei motivi di ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente ingiurioso ed intimidatorio, e per di più reiterato, tenuto dal calciatore, sig. Ingrosso Giuseppe, nei confronti del Direttore di gara; comportamento, la cui gravità giustifica anche l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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