F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’ U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIERO A SIEVE/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com.- Uff. n. 50 del 7.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’ U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIERO A SIEVE/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com.- Uff. n. 50 del 7.3.2013) La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana con Com. Uff. n. 50 del 1.3.2013, infliggeva a carico della società U.S.D. Castelnuovo Garfagna, la punizione sportiva della perdita della gara San Pietro a Sieve/Castelnuovo Garfagna per 0-3 per l’irregolare partecipazione del calciatore Vanni Marco confermando la statuizione relativa resa in primo grado. Ricorre a questa Corte la società U.S.D. Castenuovo Garfagna, per revocazione e revisione ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2 C.G.S.. Osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente. La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S .. L’errata interpretazione dell’art. 34 N.O.I.F. di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui al richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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