F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO RICORSO A.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINERGY/VALGRANDE DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
1.RICORSO RICORSO A.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINERGY/VALGRANDE DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013)
La U.S.D. Valgrande Victor Intra ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013 con la quale, con riferimento alla gara tra la A.S.D. Valgrande Victor Intra e Sinergy del 10.3.2013, ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo pubblicate nel Com. Uff. n. 37 del 14.3.2013 ivi compresa quella di dare gara persa alla A.S.D. Valgrande Victor Intra con il punteggio di 0-3 per avere schierato nella partita in questione il calciatore Lavelli Stefano in pendenza di squalifica. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Valgrande Victoria Intra Calcio di Verbania Trabaso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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