F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COTRONEO ROCCO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COTRONEO ROCCO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Cotroneo Rocco. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Seregno Calcio/Voghera del 7.4.2013, il Cotroneo, in reazione a condotta violenta di un calciatore della squadra avversaria, colpiva quest’ultimo con uno schiaffo al volto. Avverso tale provvedimento la società A.C. Voghera S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.4.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.4.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Voghera di Voghera (Pavia) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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