F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. RUSSO FRANCESCO, SEGUITO GARA ASD PIANOPOLI/POL. LAUREANESE DEL 10.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 125 del 21.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. RUSSO FRANCESCO, SEGUITO GARA ASD PIANOPOLI/POL. LAUREANESE DEL 10.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 125 del 21.3.2013)
Con atto del 4.4.13, la società Polisportiva Laureanese ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 125/LND del 21.3.2013) con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla predetta Società era stata riformata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 110/LND del 14.2.2013 del predetto Comitato Regionale) riducendo la squalifica inflitta al sig. Russo Francesco, allenatore della Società ricorrente, fino a tutto il 28.2.2014. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed in particolare quella della lettera e) atteso che il riferimento alle lettere c) e d) della predetta disposizione risulta del tutto inconferente.
L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze formulate dalla società ricorrente si riferiscono, all’evidenza, a valutazioni operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configura, pertanto, ipotesi di (peraltro meramente supposto) errore di diritto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Laureanese di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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