F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN BASILIO PALESTRINA/SAN CESAREO DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 dell’8.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN BASILIO PALESTRINA/SAN CESAREO DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 91 dell’8.4.2013)
La A.S.D. San Cesareo Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 91 dell’8.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara San Basilio Palestrina/San Cesareo del 6.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, rivolto ripetuti insulti e minacce all’indirizzo di un A.A. tentando più volte di scavalcare la rete divisoria con il recinto di gioco (e) per avere, inoltre, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, lanciato uno sputo all’indirizzo di un A.A. che l’attingeva alla divisa”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia, la ricorrente ha dedotto la ingiustizia e la grave iniquità della stessa. Nella impugnativa essa ha rilevato che nel referto del Direttore di gara e in quello dell’altro assistente non è stato segnalato nulla ed ha contestato che i sostenitori della San Cesareo Calcio abbiano posto in essere comportamenti tendenti a minacce, violenze e offese. Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’assistente di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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